Il diritto alla vita familiare non può essere limitato

Dichiarazione di UNICEF Svizzera e Liechtenstein in merito al ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera. Una limitazione o un divieto non è compatibile con la Convenzione sui diritti dell’infanzia, con altri trattati sui diritti umani e con la giurisprudenza internazionale.

Ein Mann streckt seine Hand an die Scheibe eines Zuges, das Kind und seine Mutter in dem Zug drücken ihre Hand zum Abschied von Innen auf das Glas.

Nella sessione autunnale del 2024 il Consiglio nazionale ha approvato la mozione «Nessun ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente» (oggetto 24.3057), che chiede di abolire il diritto al ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente. Il Consiglio degli Stati ha quindi presentato per consulenza questa mozione e una mozione omonima (oggetto 24.3511) alla commissione competente. Nella sessione invernale 2024 si voterà per entrambe le mozioni.

Le persone ammesse provvisoriamente sono coloro la cui domanda d’asilo è stata respinta ma che non possono essere allontanate dalla Svizzera poiché ciò è inammissibile, non ragionevolmente esigibile o impossibile. Per esempio le persone rifugiate non possono essere consegnate a uno Stato in cui rischierebbero la vita, ad esempio perché in questo Stato c’è la guerra civile. Le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera hanno il diritto – a determinate condizioni e dopo un termine di attesa di tre anni – di farsi raggiungere dai familiari come il coniuge e i figli non coniugati (LStrl, art. 85c). Le presenti mozioni mirano ad abolire questo diritto al ricongiungimento familiare.

Il ricongiungimento familiare è sancito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia

Una limitazione o un divieto di ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente è contro l’interesse dei diritti dell’infanzia. Gli Stati contraenti della Convenzione sui diritti dell’infanzia si impegnano con la ratifica di questa a considerare le domande di ricongiungimento familiare «con uno spirito positivo, con umanità e diligenza» (art. 10). Oltre a ciò, la Convenzione sui diritti dell’infanzia stabilisce che in tutte le misure che riguardano i bambini vada sempre data la priorità al preminente interesse del minore (art. 3). Secondo il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, tale preminente interesse va rispettato qualora i bambini siano stati separati dai genitori a causa dell’emigrazione (Commenti generali n. 6 e 14), il che viene reso impossibile se si vieta il ricongiungimento familiare. 

Il diritto alla famiglia è riconosciuto dal diritto internazionale

Una limitazione o un divieto del ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente contraddice vari trattati sui diritti umani ratificati dalla Svizzera. Il diritto alla vita familiare, alla sua protezione e unità è riconosciuto dal diritto internazionale (CDI art. 9Patto dell’ONU I art. 10Patto dell’ONU II art. 23CEDU art. 8). Dal punto di vista dei diritti dell’infanzia, la famiglia è fondamentale per lo sviluppo infantile; per questo gli Stati hanno l’obbligo di garantire che i bambini non vengano separati dai genitori contro la propria volontà (CDI art. 9).

Un divieto va nella direzione sbagliata

Nella gestione del ricongiungimento familiare, dal punto di vista del diritto internazionale gli Stati godono di un certo potere discrezionale. Tuttavia, vietare il ricongiungimento familiare sarebbe una misura sproporzionata e problematica dal punto di vista dei diritti dell’infanzia, oltre che un passo nella direzione sbagliata: per questo il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia della Svizzera nelle sue Osservazioni finali sulla Procedura di rapporto degli Stati 2021raccomanda di rivedere il termine di attesa di tre anni per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente. Oltre a ciò, la CEDU in una sentenza di principio del 2021 ha stabilito che i termini di attesa di tre anni non sono compatibili con l’art. 8. della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato questa sentenza. Una revisione in tal senso della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione è in corso

Raccomandazione al Consiglio degli Stati

La richiesta delle due mozioni «Nessun ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente» è contraria ai diritti dell’infanzia, contraddice le disposizioni del diritto internazionale e sul piano legislativo va nella direzione sbagliata. Per queste ragioni UNICEF Svizzera e Liechtenstein raccomanda ai membri del Consiglio degli Stati di respingere entrambe le mozioni.