Dichiarazione di UNICEF Svizzera e Liechtenstein sulla richiesta di nuove condizioni minime per il ricongiungimento familiare. Una futura limitazione del ricongiungimento familiare ai soli figli di età inferiore ai 15 anni è incompatibile con la Convenzione sui diritti dell’infanzia, con altri trattati sui diritti umani e con la giurisprudenza internazionale.
Durante la sessione primaverile del 2025 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati esamineranno due mozioni intitolate «Imparare dalla Danimarca e dalla Svezia. Impostare il ricongiungimento familiare in funzione degli interessi della Svizzera» (mozioni n. 24.4320 e RS 24.4444). Queste mozioni chiedono, oltre a una serie di inasprimenti, la condizione minima che i bambini ricongiunti non abbiano più di 15 anni.
Il contesto del diritto degli stranieri rispetto al contesto del diritto d’asilo
Le basi giuridiche del ricongiungimento familiare variano a seconda dello status migratorio. Nel diritto degli stranieri vigono rigidi requisiti economici, come l’obbligo all’autosufficienza finanziaria e l’indipendenza dall’assistenza sociale (LStrl, art. 43 e 44); nell’ambito dell’asilo, si applicano disposizioni speciali che tengono conto di aspetti di protezione umanitaria. Il diritto all’unità familiare dei rifugiati è tutelato dal diritto internazionale dei rifugiati e da altri strumenti internazionali sui diritti umani, p.es. la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, art. 8) (si veda qui). Gli inasprimenti previsti nelle due mozioni potrebbero avere ripercussioni significative in materia di asilo, poiché complicherebbero e ritarderebbero il ricongiungimento familiare.
Il limite di età imposto arbitrariamente contrasta con la Convenzione sui diritti dell’infanzia
Un limite fisso di 15 anni per il ricongiungimento familiare è in contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (CDI), in particolare con il principio del bene del minore (CDI, art. 3). La Convenzione definisce bambino una persona di età inferiore ai 18 anni (CDI, art. 1); pertanto, una limitazione arbitraria a 15 anni lascerebbe molti bambini, in un’età particolarmente vulnerabile, privi del sostegno familiare.
L’articolo 10 della CDI sancisce il diritto alla famiglia. Nel 1997 la Svizzera ha espresso una riserva al riguardo, ma si è contemporaneamente impegnata a revocarla al più presto. Pertanto non possono essere giustificate modifiche legislative che comportano un inasprimento della situazione. Anche il Comitato sui diritti dell’infanzia esorta la Svizzera a revocare finalmente la riserva.
Inoltre, il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia fa notare che la separazione dei bambini dai genitori deve avvenire solo in circostanze eccezionali e tenendo conto delle singole situazioni (Commento generale n. 14). Un limite fisso di età impedisce tale valutazione individuale ed espone i bambini dai 15 anni in su a rischi sproporzionati che compromettono il loro sviluppo, le opportunità di istruzione e la salute mentale.
Il ricongiungimento familiare deve tener conto del bene del minore
Con la ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia, gli Stati contraenti si impegnano a dare la priorità al preminente interesse del minore (CDI, art. 3). Ciò vale per tutte le misure concernenti i bambini, comprese le decisioni in materia di politica migratoria. Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia fa notare nel suo Commento generale (n. 6 e 14) che occorre tenere conto del preminente interesse del minore soprattutto quando i bambini sono separati dai genitori a causa della migrazione o della fuga. Una limitazione del ricongiungimento familiare ignora tale principio.
Il diritto alla famiglia è riconosciuto dal diritto internazionale
La limitazione del ricongiungimento familiare contrasta con vari altri trattati sui diritti umani ratificati dalla Svizzera. Il diritto alla vita familiare, alla sua protezione e unità è riconosciuto dal diritto internazionale (CDI art. 9; Patto dell’ONU I art. 10; Patto dell’ONU II art. 23; CEDU art. 8). Dal punto di vista dei diritti dell’infanzia, la famiglia è fondamentale per lo sviluppo infantile. Pertanto, gli Stati devono impegnarsi a garantire che i bambini non siano separati dai genitori contro la loro volontà (CDI, art. 9).
Raccomandazione ai Consigli nazionali
Le richieste contenute nelle due mozioni dal titolo «Imparare dalla Danimarca e dalla Svezia. Impostare il ricongiungimento familiare in funzione degli interessi della Svizzera» risultano incompatibili con i diritti dell’infanzia e contraddicono le disposizioni del diritto internazionale. Per questa ragione UNICEF Svizzera e Liechtenstein raccomanda ai membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati di respingere entrambe le mozioni.
Anche l’Agenzia ONU per i rifugiati, l’UNHCR, si oppone alla richiesta di limitare il ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente e per i rifugiati, come proposto dalle mozioni 24.4320 e 24.4444. Qui trovate le sue argomentazioni dettagliate.